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Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
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Riforma della giustizia obbligatorietà dell’azione penale
e prescrizione
di Antonio
Caputo
Altra cosa è l'estinzione del reato
perché prescritto. La prescrizione del reato deriva dal
fatto che dopo un certo lasso di tempo, salvi i reati
gravissimi imprescrittibili, viene meno l'interesse dello
stato a perseguirli. Ora con la meccanicistica
improcedibilità il processo dopo un certo lasso di tempo
indicato nella riforma, evapora e chi si è visto si è visto. Con buona pace non solo delle vittime
del reato costrette in ipotesi ad iniziare ex novo
eventuali, lunghe e costose azioni giudiziarie. Ma anche di imputati assolti in
primo grado a cui viene negato il diritto di proclamarsi
assolti in quanto "improcedibili". Senza che nemmeno sia possibile
rinunciare all'improcedibilità, a differenza della
prescrizione del reato che processualmente è
rinunciabile, per essere assolti nel merito. Come ha affermato il prof. Paolo
Ferrua, docente emerito di procedura penale e allievo di
Conso, la Procedura Penale oggi può ornarsi a lutto. Ed è pur vero, quanto ai termini più
lunghi introdotti da ultimo per la declaratoria di
improcedibilità dei reati di mafia o altri, che anche i
presunti mafiosi (tali solo dopo la condanna
definitiva) hanno diritto a un processo di durata
ragionevole. Ultima notazione: mentre si immagina di
mostrare il volto duro e si fa la faccia feroce, che cosa ne
è di una seria e coordinata depenalizzazione di fatti da
sanzionare ma non penalmente? E di sanzioni alternative effettive ed efficaci in termini di rieducazione e socializzazione non affidate all'estro o al buon cuore di un qualunque giudice? E di una riorganizzazione del sistema carcerario rispettosa dell'art.27 costituzione?
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