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Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
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Il codice penale non può discriminare i
figli adottivi “in nome del sangue” di Maria Mantello
C’è un detto: «Fai pace col cervello!». E lo si può applicare anche alla
contraddizione tra codice civile e codice penale in materia
di figliolanza, messa in evidenza dalla recente sentenza
della Cassazione sull’omicidio di un figlio adottivo. Mentre il diritto civile, infatti, ha
eliminato ogni distinzione tra «legittimo», «naturale»,
«adottivo», quello penale non ha fatto altrettanto, visto
che l’entità della pena per il genitore omicida è
subordinata al «legame di sangue» con suo figlio. Se ammazzi
un figlio «naturale» c’è l’ergastolo; se invece il figlio è
«adottato», te la puoi cavare anche con soli 16 anni. Di qui lo scalpore suscitato dalla
sentenza della Cassazione del 28 settembre 2017 sulla
vicenda giudiziaria dell’omicidio di Ion: il ragazzo di 19
anni accoltellato dal padre adottivo Andrei Talpis, mentre
difendeva sua madre. L’omicida, condannato in primo e
secondo grado all’ergastolo; in terzo grado si è visto
accolta la richiesta di riduzione della pena detentiva, che
adesso il tribunale d’Assise dovrà ricalcolare, non
sussistendo l’«aggravante speciale» della consanguineità. Una patente contraddizione
rispetto al diritto civile, che cassando ogni
discriminazione nello status di figlio, stabilisce di
conseguenza l’equipollenza di status genitoriale. Ci sono voluti anni e anni di battaglie
per arrivare a questa conquista di civiltà, con la legge
delega n. 219 del 10 dicembre 2012, resa esecutiva dal
decreto del 13 dicembre 2013. Anche se
con molto ritardo, cadeva ogni residuo discriminatorio del
codice fascista tra figli e figliastri; e il
legame di sangue lasciava
finalmente il passo alla responsabilità genitoriale.
Allora ci chiediamo, e chiediamo al
legislatore: È possibile che sul piano penale permangano
tali nostalgie? Un figlio adottato conta di meno di quello
naturale? Capiamo che i Giudici supremi della
Cassazione abbiano applicato la norma esistente. Ma è
giusto? I figli non chiedono di venire al mondo
e neppure di essere adottati! E questo – a voler
chiosare – forse vale ancor di più nel caso dell’adozione. La consanguineità, allora, che il codice
penale prevede legittimamente come aggravante per il reato
di omicidio, se applicata ai figli è obsoleta, perché
riduttiva e incongrua rispetto alla realtà effettiva della
genitorialità odierna, che la legge è chiamata a tutelare e
proteggere. Sempre. Migromega. net:
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=23208 CORRELATO: Maria Mantello, In
nome del figlio
http://www.periodicoliberopensiero.it/news/news_20131217-in-nome-del-figlio.htm
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