Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

 

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

Presidenza nazionale e Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web :

prof.ssa Maria Mantello,


Roma

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Presidenza Onoraria e Sezione di Torino:

avv. Bruno Segre


Torino

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IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LA CORTE COSTITUZIONALE

Si dice che la nostra Costituzione Repubblicana del 1947 sia la più bella del mondo.

È vero, anche perché essa affonda le sue radici nella Costituzione della RepubblicaRomana,che venne proclamata sulla piazza del Campidoglio il 3 luglio 1849. Questo fu l’ultimo atto prima dell’entrata in  Roma dell’esercito francese alla guida del generale Oudinot, che pose fine alla stessa Repubblica. Era la prima volta in Italia che una Costituzione venisse scritta da parte di rappresentanti del popolo (per la prima volta)democraticamente eletti.Quella fu la prima Assemblea Costituente nella storia d’Italia.L’importanza di quella Costituzione è comprovata oggi  dalla sua scrittura monumentale sul Murodel Belvedere del Gianicolo a Roma, vicino alla statua di Garibaldi, che fu uno dei Deputatiche votarono  quella Costituzione,  insieme a Mazzini.

Come è noto, la nostra attuale Costituzione del 1947 si può dividere in due parti.

La prima parte elenca i cosiddetti principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini, i rapporti etico sociali, i rapporti economici, i rapporti politici; la seconda parte della Costituzione  disciplina, invece, il funzionamento degli organi dello Stato, del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della pubblica amministrazione, della magistratura, delle regioni, delle provincie dei comuni, e della Corte Costituzionale.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale che ha introdotto profonde riforme sul funzionamento degli organi dello Stato, in particolare sul superamento del bicameralismo paritarioe che sarà sottoposto al referendum popolare nell’autunno di quest’anno, al fine di ottenerne l’approvazione o meno da parte del popolo italiano.

In vista del referendum di approvazione di questa riforma è opportuno ricordare che i sostenitori dell’approvazione hanno assicurato che la prima parte della Costituzione  nonha subito alcuna modifica, perché tutta la riforma riguarda la seconda parte della Costituzione.

Ma poiché la riforma riguarda oltre 40 articoli della Costituzione  non è facile per la generalità dei cittadini verificare la fondatezza o meno di tale dichiarazione; solo gli esperti possono giungere ad una siffatta conclusione e non tutti sono d’accordo tra di loro.

Infatti, vi sono docenti e esperti di diritto costituzionale schierati sia sul fronte del sì che sul fronte del no e questo confonde le idee per la generalità dei cittadini.

A mio sommesso avviso, anche se è vero che la riforma riguarda gli articoli (55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 94, 96, 97, 99, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 135) tutti classificati nella  la seconda parte dellaCostituzione,non è assolutamente vero che non vi sia alcun pericolo di attentato alla prima parte della Costituzione.

Il quesito o meglio il dubbio deve essere risolto prima del voto popolare, poiché il sì o il no riguardano il pacchetto inscindibile  della riforma, non potendosi formulare quesiti separati sulle più disparate materie toccate dalla riforma.

Purtroppo bisogna considerare che la riforma costituzionale deve leggersi congiuntamente alla riforma della legge elettorale recentemente approvata;  infatti, la  legge numero 52 del 2015 (il cosiddetto Italicum) ha assegnato un sostanzioso  premio di maggioranza alla lista che ottiene il maggior numero di voti; e poiché sono esclusi i collegamenti tra liste o apparentamenti nei successivi  turni di votazione (ballottaggio previsto nel caso di risultato inferiore al 40% dei voti per ciascuna lista) può accadere che una lista che raggiunga anche notevolmente meno del 40% dei voti possa comunque ottenere la maggioranza nella Camera dei Deputati.

Questa lista che ha beneficiato di una maggioranza che non corrisponde alla sua rappresentatività popolare,  non si limita all’approvazione delle leggi, ma influisce anche nel meccanismo della nomina del Presidente della Repubblica e  nella nomina dei giudici della Corte Costituzionale.

Infatti, il Presidente della Repubblica a sua volta può nominare cinque giudici della Corte Costituzionale e la Camera dei Deputati può nominare tre giudici della Corte Costituzionale; in totale questi otto giudici formano la maggioranza all’interno dei 15 membri di cui è composta l’intera Corte.

Basti pensare che qualunque legge ordinaria può essere sottoposta al controllo della Corte Costituzionale che ha il potere di dichiararla conforme o meno ai principi e ai diritti espressi  nellaprima parte dellaCostituzione; se la Corte dichiara la incostituzionalità di una legge quest’ultima è abrogata con effetto retroattivo. La Corte può ammettere o meno i referendum abrogativi sulle leggi.

La Corte Costituzionale è chiamata a dirimere i conflitti tra il potere legislativo del Parlamento equello delle Assemblee Regionali, leggi che a loro volta riguardano i diritti enunciati sempre nella prima parte della Costituzione .

La Corte Costituzionale, inoltre,adotta quali parametri di interpretazione anche il diritto della Unione Europea e dei Trattati che sanciscono i diritti umani (la Convenzione Europea dei diritti umani e i suoi Protocolli).

Se la forza politica che conquista il Parlamento conquistasse anche la Corte Costituzionale, ne risulterebbe un corto circuito istituzionale.

Quanto sia importante lo scontro tra le forze politiche nella elezione dei giudici della Corte Costituzionale lo dimostrano le trentadue  votazioni(durante diciotto mesi)che furono necessarie nel dicembre 2015 per la elezione degli ultimi tre giudici della Corte (Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti).

Pertanto, a mio avviso il tallone d’Achille della riforma costituzionale dipende in gran parte dal sistema elettorale come riformato dalla nuova legge elettorale, ma allo stato delle cose al momento del voto referendario esso è ancora vigente, anche se a sua volta sarà sottoposto alla Corte Costituzionale.

Ma questo dimostra la coerenza delle mie critiche, perché anche se l’odierna Corte Costituzionale dovesse dichiarare illegittimo  il sostanzioso premio di maggioranzaregalato alla lista che ottiene il maggior numero di voti relativo, in futuro nulla impedirà al Parlamento di emanare nuove e simili leggi elettorali come insegnanola legge  18/11/1923 n. 2444 e la legge 31/03/1953 n. 148. Queste nuove e simili leggi elettorali potrebbero superare il vaglio di una nuova e diversa Corte Costituzionale figlia dell’odierna riforma costituzionale.

Avv. Maurizio de Stefano

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

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