|
Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
| |||||||||||
|
| ||||||||||
IL REFERENDUM COSTITUZIONALE
E LA CORTE COSTITUZIONALE
Si dice che la nostra Costituzione
Repubblicana del 1947 sia la più bella del mondo. È vero, anche perché essa affonda le
sue radici nella Costituzione della RepubblicaRomana,che
venne proclamata sulla piazza del Campidoglio il 3
luglio 1849. Questo fu l’ultimo atto prima dell’entrata
in Roma dell’esercito francese alla guida del
generale Oudinot, che pose fine alla stessa Repubblica.
Era la prima volta in Italia che una Costituzione
venisse scritta da parte di rappresentanti del popolo
(per la prima volta)democraticamente eletti.Quella fu la
prima Assemblea Costituente nella storia
d’Italia.L’importanza di quella Costituzione è
comprovata oggi dalla sua scrittura monumentale
sul Murodel Belvedere del Gianicolo a Roma, vicino alla
statua di Garibaldi, che fu uno dei Deputatiche votarono
quella Costituzione, insieme a Mazzini. Come è noto, la nostra attuale
Costituzione del 1947 si può dividere in due parti. La prima parte elenca i cosiddetti
principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini,
i rapporti etico sociali, i rapporti economici, i
rapporti politici; la seconda parte della Costituzione
disciplina, invece, il funzionamento degli organi dello
Stato, del Parlamento, del Presidente della Repubblica,
del Governo, della pubblica amministrazione, della
magistratura, delle regioni, delle provincie dei comuni,
e della Corte Costituzionale. Sulla Gazzetta Ufficiale del 15
aprile 2016 è stato pubblicato il testo di legge
costituzionale che ha introdotto profonde riforme sul
funzionamento degli organi dello Stato, in particolare
sul superamento del bicameralismo paritarioe che sarà
sottoposto al referendum popolare nell’autunno di
quest’anno, al fine di ottenerne l’approvazione o meno
da parte del popolo italiano. In vista del referendum di
approvazione di questa riforma è opportuno ricordare che
i sostenitori dell’approvazione hanno assicurato che la
prima parte della Costituzione nonha subito alcuna
modifica, perché tutta la riforma riguarda la seconda
parte della Costituzione. Ma poiché la riforma riguarda oltre
40 articoli della Costituzione non è facile per la
generalità dei cittadini verificare la fondatezza o meno
di tale dichiarazione; solo gli esperti possono giungere
ad una siffatta conclusione e non tutti sono d’accordo
tra di loro.
Infatti, vi sono
docenti e
esperti
di diritto costituzionale
schierati sia sul fronte del sì che sul fronte del no e
questo confonde le idee per la generalità dei cittadini. A mio sommesso avviso, anche se è
vero che la riforma riguarda gli articoli (55, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 94, 96, 97, 99,
114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 135) tutti
classificati nella la seconda parte
dellaCostituzione,non è assolutamente vero che non vi
sia alcun pericolo di attentato alla prima parte della
Costituzione. Il quesito o meglio il dubbio deve
essere risolto prima del voto popolare, poiché il sì o
il no riguardano il pacchetto inscindibile della
riforma, non potendosi formulare quesiti separati sulle
più disparate materie toccate dalla riforma.
Purtroppo bisogna considerare che la riforma
costituzionale deve leggersi congiuntamente alla riforma
della legge elettorale recentemente approvata;
infatti, la legge numero 52 del 2015 (il
cosiddetto
Italicum) ha
assegnato un sostanzioso premio di maggioranza
alla lista che ottiene il maggior numero di voti; e
poiché sono esclusi i collegamenti tra liste o
apparentamenti nei successivi turni di votazione
(ballottaggio previsto nel caso di risultato inferiore
al 40% dei voti per ciascuna lista) può accadere che una
lista che raggiunga anche notevolmente meno del 40% dei
voti possa comunque ottenere la maggioranza nella Camera
dei Deputati. Questa lista che ha beneficiato di
una maggioranza che non corrisponde alla sua
rappresentatività popolare, non si limita
all’approvazione delle leggi, ma influisce anche nel
meccanismo della nomina del Presidente della Repubblica
e nella nomina dei giudici della Corte
Costituzionale. Infatti, il Presidente della
Repubblica a sua volta può nominare cinque giudici della
Corte Costituzionale e la Camera dei Deputati può
nominare tre giudici della Corte Costituzionale; in
totale questi otto giudici formano la maggioranza
all’interno dei 15 membri di cui è composta l’intera
Corte. Basti pensare che qualunque legge
ordinaria può essere sottoposta al controllo della Corte
Costituzionale che ha il potere di dichiararla conforme
o meno ai principi e ai diritti espressi
nellaprima parte dellaCostituzione; se la Corte dichiara
la incostituzionalità di una legge quest’ultima è
abrogata con effetto retroattivo. La Corte può ammettere
o meno i referendum abrogativi sulle leggi. La Corte Costituzionale è chiamata a
dirimere i conflitti tra il potere legislativo del
Parlamento equello delle Assemblee Regionali, leggi che
a loro volta riguardano i diritti enunciati sempre nella
prima parte della Costituzione . La Corte Costituzionale,
inoltre,adotta quali parametri di interpretazione anche
il diritto della Unione Europea e dei Trattati che
sanciscono i diritti umani (la Convenzione Europea dei
diritti umani e i suoi Protocolli). Se la forza politica che conquista
il Parlamento conquistasse anche la Corte
Costituzionale, ne risulterebbe un corto circuito
istituzionale. Quanto sia importante lo scontro tra
le forze politiche nella elezione dei giudici della
Corte Costituzionale lo dimostrano le trentadue
votazioni(durante diciotto mesi)che furono necessarie
nel dicembre 2015 per la elezione degli ultimi tre
giudici della Corte (Augusto Barbera, Franco Modugno e
Giulio Prosperetti). Pertanto, a mio avviso il tallone
d’Achille della riforma costituzionale dipende in gran
parte dal sistema elettorale come riformato dalla nuova
legge elettorale, ma allo stato delle cose al momento
del voto referendario esso è ancora vigente, anche se a
sua volta sarà sottoposto alla Corte Costituzionale. Ma questo dimostra la coerenza
delle mie critiche, perché anche se l’odierna Corte
Costituzionale dovesse dichiarare illegittimo il
sostanzioso premio di maggioranzaregalato alla lista che
ottiene il maggior numero di voti relativo, in futuro
nulla impedirà al Parlamento di emanare nuove e simili
leggi elettorali come insegnanola legge 18/11/1923
n. 2444 e la legge 31/03/1953 n. 148. Queste nuove e
simili leggi elettorali potrebbero superare il vaglio di
una nuova e diversa Corte Costituzionale figlia
dell’odierna riforma costituzionale. Avv. Maurizio de Stefano
|
|||||||||||