Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

 

Requires Acrobat Reader.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

Presidenza nazionale e Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web :

prof.ssa Maria Mantello,


Roma

e.mail

 

Presidenza Onoraria e Sezione di Torino:

avv. Bruno Segre


Torino

e.mail , e.mail2

 

 

 

 

 


 


Delibera AGCom: luci (poche) e ombre (molte)

di Guido Scorza*

È stata appena pubblicata sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l’attesa delibera contenente lo schema di Regolamento relativo alla tutela del diritto d’autore online.

Nonostante il comunicato stampa diffuso dall’AGCom avesse fatto ben sperare circa il pentimento operoso dell’Autorità guidata da Calabrò, sfortunatamente, il testo del Regolamento ora posto in consultazione pubblica, continua ad evidenziare i tanti aspetti di criticità al centro delle discussioni, mobilitazioni e dibattiti delle ultime settimane.

Le poche luci del testo del Regolamento, infatti, non valgono a dissipare le troppe ombre che permangono.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – dispiace doverlo scrivere dopo essersi illusi di un più significativo ripensamento – continua ad arrogarsi l’esercizio di un potere normativo che non le compete e che non le attribuisce alcuna disposizione di legge primaria, sulla circolazione di ogni genere di contenuto nello spazio pubblico telematico.

L’Autorità, infatti, a quanto si legge nello schema di regolamento sembrerebbe intenzionata a dettare regole valide per “ogni contenuto sonoro, audiovisivo, giornalistico ed editoriale coperto da copyright diffuso su reti di comunicazione elettronica” anziché per i soli contenuti audiovisivi.

Ambiguo, almeno nell’attuale formulazione, inoltre il limite soggettivo di applicazione delle norme contenute nella nuova disciplina che l’Autorità sembra intenzionata – anche qui in assenza di qualsiasi copertura normativa – a rendere applicabili anche ai soggetti che esercitano attività per scopo non commerciale e/o all’estero.

Tante, troppe e davvero di grande rilievo, inoltre, le perplessità che il testo del Regolamento solleva in merito al procedimento che, nelle intenzioni dell’Autorità, dovrebbe condurre alla rimozione di un contenuto dallo spazio pubblico telematico.

Il procedimento, infatti – nonostante il comunicato stampa avesse fatto ipotizzare il contrario – rimane sommario: il gestore del sito e/o il fornitore del servizio media audiovisivo [ndr e non l’uploader del contenuto, se diverso] infatti avrà a disposizione solo 48 ore per far pervenire all’AGCom – peraltro attraverso la posta elettronica certificata in uso, come è noto, solo a un manipolo di geek italici e/o brunettiani – eventuali controdeduzioni.

Si tratta, evidentemente, di una colossale ipocrisia dell’Autorità che sa perfettamente che in un intervallo di tempo tanto breve nessun gestore di sito internet e/o di piattaforma di condivisione di contenuti sarà mai in grado di formulare e trasmettere osservazioni difensive su di un contenuto che, peraltro, è stato prodotto e pubblicato da un terzo.

Il modo con il quale l’AGCom finge di riconoscere ai contro interessati il diritto ala difesa e quello a un giusto processo loro costituzionalmente garantiti, è, a dir poco, offensivo.

Egualmente irrisorio – e da stato di guerra – il termine di 48 ore entro il quale, a seguito dell’adozione del provvedimento da parte degli uffici dell’Autorità, il destinatario dello stesso dovrà/potrà procedere alla spontanea rimozione prima che gli uffici stessi trasmettano al Collegio dell’Autorità gli atti per l’adozione di un formale ordine di rimozione.

Non è chiaro, inoltre, a quale genere di provvedimento l’Autorità stia pensando quando scrive che, in relazione ai soggetti localizzati all’estero, qualora non ottemperino all’ordine di rimozione del quale pure possono essere destinatari, “l’organo collegiale può ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore”.

Il rischio è che nonostante nel comunicato stampa sia stato espressamente dichiarato l’esatto contrario, l’AGCom continui a ipotizzare di riservarsi il diritto di chiedere ai provider italiani di rendere inaccessibili i contenuti oggetto di sospette [ndr solo l’autorità giudiziaria può accertare l’effettiva violazione] violazioni del diritto d’autore.

Inaccettabile, infine, l’idea che l’AGCom si riservi il diritto di irrogare salatissime sanzioni pecuniarie per l’ipotesi di violazione di provvedimenti da essa stessa sommariamente adottati – e, quindi, con un ampio margine di errore – in forza di regole da essa medesima scritte, in gran parte, senza disporre della necessaria copertura normativa.

Troppe ombre, purtroppo, soprattutto alla luce delle tante occasioni sin qui offerte all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per ritornare sui suoi passi e proporre il varo di un provvedimento più equilibrato.

Non resta che partecipare alla consultazione pubblica e provare, ancora una volta, a far comprendere all’Autorità che i diritti e le libertà fondamentali degli utenti valgono almeno quanto quelli – solo economici – dei Signori del Copyright.



*ilfattoquotidiano.it,8 luglio 2011



 

Direttore Responsabile: Maria Mantello 

: