LEGITTIMO IMPEDIMENTO e “malafede” legislativa
Antonio Caputo
La legge sul “legittimo impedimento” e’ entrata in vigore. dopo essere stata promulgata dal Presidente della Repubblica.
E’ dichiaratamente una legge temporanea, ma ovviamente non e’ affatto escluso che possa essere prorogata dopo la scadenza del termine di 18 mesi,ovvero “fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, al fine di consentire loro il sereno svolgimento delle funzioni”.
Primo paradosso: la legge esclude l’applicabilità della presunzione assoluta di legittimo impedimento ai giudizi penali per reati commessi dal Premier e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, per cui il Premier ed i ministri non potrebbero godere della prerogativa, potendo fruirne solo in caso di imputazione per un reato comune (come, in particolare, quello che vede imputato il Premier per corruzione in atti giudiziari ).
La disciplina dei reati ministeriali è dettata dalla legge costituzionale n° 1 del 1989, modificabile solo con revisione costituzionale e non prevede alcuna prerogativa, per cui pare evidente che il legittimo impedimento comporti la violazione del “principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione”, ritenuto inderogabile dalla dottrina costituzionale, non essendo sostenibile l’applicabilità del “privilegio” ai soli reati comuni.
Secondo paradosso: con la sentenza n° 262 del 2009, la Corte Costituzionale ha, in generale, affermato che le prerogative (ma non i privilegi) di cui godono gli organi costituzionali, debbano essere regolate da norme di rango costituzionale, ma e’ pur vero che anche la legge costituzionale mai potrebbe violare “il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione”.
D’altronde, l’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, proclamati a Parigi il 26 agosto 1789, affermava: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione”.
E’ dunque vero che una norma costituzionale che attribuisse al Premier il privilegio di non essere sottoposto a processi penali, travolgerebbe la nozione stessa di Costituzione.
Terzo paradosso: secondo la legge, il regolare corso del processo penale sarebbe bloccato per consentire al Premier di governare, ma in verità, ineffabilmente, la legge si sofferma su un concetto tra il misticismo e la psicologia, affermando che si tratti di consentirgli la serenità, quasi che la stessa esigenza non possa riguardare qualunque imputato.
Ma se anche, richiamandosi la sentenza della Corte Costituzionale n° 225 del 2001 sul caso Previti, possa ritenersi che l’esercizio della funzione giurisdizionale non sempre prevalga sulla politica, è pur vero che, nella stessa sentenza, la Corte ha affermato la necessità di consentire comunque al giudice di verificare di volta in volta l’opportunità o meno di concedere eventuali rinvii, se giustificati; analoghe ovvie considerazioni furono svolte dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1997 in un processo che vedeva coinvolto il Presidente Clinton, chiamato in giudizio da Paula Jones.
Quarto paradosso: la legge consente allo stesso imputato di attestare che l’impedimento a comparire davanti al giudice “è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni”, in tal modo determinando il rinvio del processo.
Con il ché, non solo al giudice viene sottratta qualunque valutazione in ordine all’esistenza di un impedimento legittimo a comparire.
Ma, ulteriormente, si subordina la decisione del giudice ad una dichiarazione proveniente dallo stesso imputato.
Quinto paradosso: si vocifera che il Presidente della Repubblica abbia promulgato la legge per impedire un disastro più grande quale sarebbe il processo breve.
Sennonché la legge sul processo breve sta per arrivare al traguardo.
Alla stessa si aggiungerà un ramificato sistema di immunità – impunità – privilegi, con la “Grande Riforma” costituzionale più volte annunciata.
Dove sei finito, o Stato di diritto?
Antonio Caputo