Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

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Note sul Regolamento per la valutazione degli alunni e su notizie di stampa

 

di Mario Di Carlo
 

Il Regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, approvato il 22 giugno 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, arriva dopo la sentenza del TAR Lazio 7076 del 17 luglio 2009 e nel mezzo delle polemiche e discussioni che ne sono seguite.

Un semplice dato cronologico porta ad escludere che il regolamento possa avere preso in considerazione la sentenza: il regolamento è approvato a giugno e la sentenza è stata depositata a luglio.

Evidentemente, però, il Regolamento si occupa anche della valutazione collegata all’insegnamento della religione cattolica (IRC) in più punti, limitandosi però ad una ricognizione della disciplina vigente già prima delle ordinanze impugnate dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e da questo dichiarate illegittime.

Secondo i quotidiani di oggi (21 agosto 2009) il regolamento andrebbe in senso contrario alla sentenza del TAR.

Ad una prima lettura sembra vero il contrario.

Il Regolamento, infatti, non riporta nessuna delle norme dichiarate illegittime con la sentenza 7076/2009.

Le ordinanze impugnate recitavano “I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all’art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.” (art. 8, co. 13-14)

L’art. 6 del nuovo Regolamento prevede invece che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.”(comma 3).

Appare quindi che la partecipazione dell’insegnante di IRC non sia più considerata “a pieno titolo” e che l’attribuzione del punteggio del credito scolastico non debba più tener conto del giudizio formulato dagli insegnanti di IRC. In disparte altre considerazioni sulla sospetta illegittimità delle previsioni relative agli insegnamenti alternativi.

Dunque il Regolamento sembra riportare le lancette a prima delle Ordinanze dei Ministri Fioroni (nn. 26/07 e 30/08) e Gelmini (n. 40/09), così come fa anche la sentenza del TAR:

-         gli insegnanti di IRC partecipano agli scrutini degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in una posizione peculiare e senza attribuire un voto, poiché per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente una speciale nota riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae (quindi partecipano “non-a-pieno-titolo”);

-         comunque la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC non può dar luogo ad alcuna forma di discriminazione;

-         il credito scolastico è determinato sulla base della media dei voti conseguiti (quindi nelle materie che danno luogo a voti), anche in considerazione dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, nonché degli eventuali crediti formativi.

Alla luce di queste considerazioni, le affermazioni di esponenti del Ministero dell’Istruzione o dello staff del Ministro per un verso appaiono come un’ennesima maldestra genuflessione e per altro verso contribuiscono ad aumentare la confusione piuttosto che a chiarire le modalità di svolgimento degli scrutini. 

 

Mario Di Carlo

 

Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni


 

             

 


 

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