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Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
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Gli insegnati di religione cattolica sono privilegiati anche economicamente di Maria Mantello
Non solo sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato dallo Stato italiano, nonostante siano reclutati dal Vaticano. Non solo potranno andare ad insegnare anche altre materie. Ma, percepiscono anche uno stipendio superiore a quello degli altri docenti, sia da precari che una volta in ruolo. Questi particolari "insegnanti di Dio" , infatti, sono i soli ad avere un incremento biennale sullo stipendio pari 2,50%, per gli anni di incarico annuale su nomina dell'ordinario diocesano, e a vederselo computato interamente una volta diventati stabili.
Ricordiamo che la
questione degli
insegnanti di religione
cattolica si è creata
nel nostro Paese col
Concordato fascista del
’29. Da allora, si è
andata configurando una
categoria
particolarissima di
docenti designati dalla
Chiesa Cattolica, ma
pagati dallo Stato,
quindi con i soldi di
tutti gli italiani.
Questa situazione,
continuata invariata con
l’avvento della
Repubblica, è stata
ribadita nel
Col
Concordato dell' Essendo facoltativo l'insegnamento della religione cattolica, la quantità dei docenti chiamati ad impartirlo è quindi legato alle richieste di chi se ne avvalga, e poiché per prevedere la presenza di un insegnante di religione può bastare anche un alunno per classe, appare chiaro come il numero di questi docenti sia svincolato dal rapporto insegnanti-alunni valido per tutti gli altri docenti della scuola statale che hanno classi di circa trenta studenti. Il mercato del lavoro degli insegnanti di “Religione” allora è rimasto abbastanza stabile, nonostante siano diminuiti, in alcune realtà anche sensibilmente, il numero degli studenti “avvalentisi”. Un mercato che è tutto nelle mani della Chiesa romana perché lo Stato italiano, come abbiamo detto, accorda al Vaticano il privilegio di designare gli insegnanti di religione. Così non il diritto italiano, ma quello ecclesiastico regola la materia: "All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo di vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza episcopale emanare norme generali in questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su esso" (Diritto Canonico, canone 804) "L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. .È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedono motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi"(Diritto Canonico, canone 805). Pertanto, l'insegnante di religione cattolica diviene un "prescelto" solo se completamente organico alla ideologia della Chiesa, che ne controlla “dottrina e costumi”.
Un
principio questo, che
non ha subito variazione
alcuna nella legge
sull’immissione in ruolo
dei docenti di religione
cattolica approvata il
15 luglio 2003, in virtù
della quale lo Stato
italiano, non solo
continuerà ad obbedire a
quanto Si è introdotto, così, un vero e proprio canale di reclutamento del personale della scuola parallelo a quello Statale, per accedere al quale bisognerà essere "eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana". Un forte condizionamento etico, dunque, in totale contraddizione con i principi Costituzionali che garantiscono libertà di pensiero e di coscienza, nonché uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Inoltre,
a voler pensare
malignamente: ogni anno
A questo punto il reclutamento del personale della scuola sarebbe sempre più nelle mani della Chiesa con la conseguente clericalizzazione di tutte le istituzioni scolastiche.
Maria Mantello |
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