|
Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
| |||||||||||
|
| ||||||||||
Strasburgo: l’Italia condannata per le torture al G8
di Genova
«Le azioni messe in atto
nella caserma di Bolzaneto sono espressione di una
volontà punitiva e di rappresaglia nei confronti dei
ricorrenti, privati dei loro diritti e di quella
protezione riconosciuta a tutti gli individui […] La corte conclude che i
ripetuti atti di violenza subiti dai ricorrenti
all’interno della caserma di Bolzaneto si
configurano come atti di tortura. Di conseguenza, vi
è stata la violazione dell’articolo 3 della
Convenzione nella sua concreta applicazione.
(Les
actes qui ont été commis dans la caserne de
Bolzaneto sont l’expression d’une volonté punitive
et de représailles à l’égard des requérants, privés
de leurs droits et du niveau de protection reconnu à
tout individu par l’ordre juridique italien…la Cour
pour conclure que les actes de violence répétés
subis par les requérants à l’intérieur de la caserne
de Bolzaneto doivent être regardés comme des actes
de torture. Partant, il y a eu
violation à leur égard de l’article 3 de la
Convention sous son volet matériel.)
»[1].
Questo il passaggio chiave
della sentenza del 26 ottobre 2017 con cui la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato
l’Italia per le gravi azioni compiute da membri
delle forze dell'ordine nella caserma del VI Reparto
Mobile di PS di Bolzaneto nel contesto del G8 di
Genova del luglio 2001; e perché lo Stato non ha
condotto un'inchiesta efficace su quei fatti,
consentendo una deplorevole mancanza di cooperazione
della polizia con le autorità giudiziarie incaricate
dell’indagine. I Giudici di Strasburgo hanno
riconosciuto al gruppo dei ricorrenti, formato da
persone di otto diverse nazionalità, anche il
diritto un risarcimento per danni morali tra i
diecimila e gli ottantacinquemila euro ciascuno,
perché proprio sulla base dell’articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali: «Nessuno può
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti». Ricordiamo che in seguito
a quelle violenze «percosse, minacce, sputi, risate
di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni
genere…» (sono le parole della nostra Corte
d’Appello) in Italia è stato introdotto di recente
il reato di tortura.
Maria Mantello Correlati: Cassazione2012:http://www.periodicoliberopensiero.it/news/news_20121003-motivazioni-sentenza-diaz.htm Strasburgo2015:
http://www.periodicoliberopensiero.it/pdf/AFFAIRE-CESTARO-ITALIE.pdf Reato tortura:
http://www.periodicoliberopensiero.it/news/news_20170707-reato-tortura.htm [1] Testo originale Sentenza 26 ott.2017: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-177918%22]})
|
|||||||||||