Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

 

Requires Acrobat Reader.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

Presidenza nazionale e Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web :

prof.ssa Maria Mantello,


Roma

e.mail

 

Presidenza Onoraria e Sezione di Torino:

avv. Bruno Segre


Torino

e.mail , e.mail2


.

 

 L'assalto al tempo indeterminato e i professionisti del "divide et impera"


di Maria Mantello


Se non ci fosse la carta intestata, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la “riforma” del lavoro dell’attuale Governo potrebbe essere attribuita alle organizzazioni padronali. Tanto essa sembrerebbe funzionale al compimento del rito sacrificale al dio mercato del contratto a tempo indeterminato. Già minato da 20 anni nel riduzionismo mercatista dei lavoratori assimilati a polli di batteria finanche nelle sigle contrattuali: dai co-co-co ai co-co-pro, avrà il colpo di grazia con l’affossamento dell’art. 18.

Cassato infatti il baluardo del giustificato motivo per licenziare, e senza il deterrente del reintegro stabilito dal giudice quando questo mancasse, nel tritacarne del riassetto organizzativo aziendale potranno finire tutti i lavoratori stabili, ovvero quelli con contratto a tempo indeterminato, che finalmente entreranno nella grande famiglia della strutturale precarietà.

Del resto tutta la “riforma” dei prof. Fornero-Monti è l’elogio della flessibilità. Al massimo pensa a «rendere premiante l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili». Dove quel più fa la differenza tra ciò che è stabile e basta, e ciò che rende meno precaria la condizione di instabilità. Avanti tutta, quindi, con i contratti a termine con supporto premio di una governativa “paccata” di sgravi-spese. Insomma, lode alle aziende che rendono stabile la precarietà nella sua continuità!

Eppure il contratto a tempo indeterminato è l’unico che garantisce la serenità di un progetto di vita, perché la stabilità del lavoro - costituzionalmente garantita - rende liberi dal bisogno e dal ricatto della precarietà.

Ma questa concezione del lavoro bene comune, deve recedere di fronte agli interessi padronali, che vogliono mano libera sui licenziamenti.

Il senso del furioso inflessibile attacco all’articolo 18 in nome della sistemica flessibilità dei lavoratori è allora una resa di conti per eliminare la garanzia della stabilità del lavoro, anche nel passaggio a mansioni e lavori diversi, entro le tutele del contratto a tempo indeterminato.

E per occultare questa mostruosità c’è chi opportunamente pesca nello stagno del divide et impera cercando di mettere gli uni contro gli altri lavoratori privati e lavoratori statali.

Così per l’occasione eccellenti mestatori di casta, in proprio o per conto terzi, vanno ripetendo che lo Statuto dei lavoratori e quindi anche l’articolo 18 non si applicherebbe al pubblico impiego.

Solo per chiarezza, allora vale appena ricordare che il Decreto legislativo n°165 del 30 marzo 2001, al comma 2 dell’articolo 51 prevede: «La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti».

Non solo! Ma forse a qualcuno sfugge che l’indennizzo di benservito nel pubblico è stato già subdolamente introdotto dalla legge 183/2011 che all’art. 16 stabilisce che i lavoratori eccedenti quando permanga l’indisponibilità a ricollocarli, possono aspirare all’80% della retribuzione ordinaria per un massimo di 24 mensilità:«le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale … sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della Funzione pubblica … Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi».

Una volta si diceva a buon intenditor poche parole, adesso fiumi di parole, servono a camuffare, confondere, colpevolizzare….

La plutocrazia perde il pelo ma non il vizio!

 

 

 

 

 


 

Direttore Responsabile: Maria Mantello 

: