Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

 

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

Presidenza nazionale e Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web :

prof.ssa Maria Mantello,


Roma

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Presidenza Onoraria e Sezione di Torino:

avv. Bruno Segre


Torino

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LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Una legge da abrogare in toto al referendum

 

 Il    12 e 13 giugno i cittadini risponderanno al  seguente quesito:

«Volete Voi che siano abrogati gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 5, 6, nonché l'articolo 2 della legge 7 aprile 2010 n.51 receante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza"?».

La Corte Costituzionale, si dirà, pur non dichiarando l'integrale incostituzionalità del lodo Alfano, ha tuttavia affermato la necessità di una interpretazione tale da riportarla  «nel solco della disciplina comune, in conformità dell'istituto processuale generale di cui è espressione l'art. 420 del codice di procedura penale», la norma che disciplina l'impedimento a comparire di qualunque imputato.

Cosa resta allora della legge n.51, se è garantito al giudice, anche con riguardo ad attività preparatorie e consequenziali del Premier (e dei ministri) il triplice potere: di valutare la prova della susssistenza de facto dell'impedimento lamentato; di  accertare che l'impedimento rientri tra le ipotesi previste dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge ovvero che si tratti di impedimento connesso ad una «attribuzione coessenziale alla funzione di governo»; di accertare che   l'impedimento lamentato abbia carattere assoluto e attuale?

Purtroppo, resta tanto ed è ciò che si intende abrogare, per ripristinare il principio di legalità violato da una legge che consente a taluno un inammissibile privilegio, negato al comune mortale.

 

Cosa resta e perché la legge è per intero da abrogare?

1) L'art. 1 comma 1 della legge non contiene alcuna articolata previsione di ipotesi, definite e rigorosamente circoscritte, tali da tipizzare le situazioni di legittimo impedimento e tale indeterminatezza è fonte non solo potenziale di conflitti veri o presunti, tali da impedire e comunque ostacolare il corretto svolgimento del processo.

In presenza di una pronuncia interpretativa di rigetto, il tutto è rimesso alla dialettica del processo, con evidenti rischi di continue schermaglie tra difensori e Procure; né è semplice e agevole il compito del giudice, ponendosi mente alla genericità del regolamento interno del Consiglio dei Ministri e delle norme della legge 400 del 1988 che  disciplina le funzioni presidenziali richiamate dall'art. 1 comma 1;

2)  Poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2, che riguarda i Ministri e l'impedimento dei medesimi, il lodo Alfano continuerà ad applicarsi nei loro riguardi, sino a che non intervenga, ipoteticamente, una nuova pronuncia della Corte Costituzionale.

  può farci dormire sonni tranquilli il riferimento della Corte Costituzionale al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Ove la lealtà non vi sia, ed è certamente il caso di dubitarne, non vi sarebbe altra strada che sollevare conflitto di attribuzione tra poterei dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale.

 

L'azzeccagarbuglismo ne risulterebbe esaltato a dismisura.

Si tratta  dunque    di ripristinare senza se e senza ma il principio di parità di trattamento dei cittadini dinanzi alla giurisdizione: fondamento irrinunciabile del principio di uguaglianza tout court, in assenza di che non vi è Costituzione e rischia di svanire la  stessa «forma  repubblicana», che l'art.139 dichiara immodificabile.

 

Antonio Caputo (Presidente Nazionale dei Difensori Civici)

 





 

Direttore Responsabile: Maria Mantello 

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