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Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
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LEGITTIMO IMPEDIMENTO Una legge da abrogare in toto al referendum Il 12 e 13 giugno i
cittadini risponderanno al seguente quesito: «Volete Voi che siano abrogati gli articoli 1,
commi 1, 2, 3, 5, 6, nonché l'articolo 2 della legge 7 aprile 2010
n.51 receante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in
udienza"?». Cosa resta allora della legge n.51, se è garantito al giudice, anche con riguardo ad attività preparatorie e consequenziali del Premier (e dei ministri) il triplice potere: di valutare la prova della susssistenza de facto dell'impedimento lamentato; di accertare che l'impedimento rientri tra le ipotesi previste dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge ovvero che si tratti di impedimento connesso ad una «attribuzione coessenziale alla funzione di governo»; di accertare che l'impedimento lamentato abbia carattere assoluto e attuale? Purtroppo, resta tanto ed è ciò che si intende abrogare, per ripristinare il principio di legalità violato da una legge che consente a taluno un inammissibile privilegio, negato al comune mortale. Cosa resta e perché la legge è per intero da abrogare? 1) L'art. 1 comma 1 della legge non contiene alcuna articolata previsione di ipotesi, definite e rigorosamente circoscritte, tali da tipizzare le situazioni di legittimo impedimento e tale indeterminatezza è fonte non solo potenziale di conflitti veri o presunti, tali da impedire e comunque ostacolare il corretto svolgimento del processo. In presenza di una pronuncia interpretativa di rigetto, il tutto è rimesso alla dialettica del processo, con evidenti rischi di continue schermaglie tra difensori e Procure; né è semplice e agevole il compito del giudice, ponendosi mente alla genericità del regolamento interno del Consiglio dei Ministri e delle norme della legge 400 del 1988 che disciplina le funzioni presidenziali richiamate dall'art. 1 comma 1; 2) Poiché Né può farci dormire sonni tranquilli il riferimento della Corte Costituzionale al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato. Ove la lealtà non vi sia, ed è certamente il caso di dubitarne, non vi sarebbe altra strada che sollevare conflitto di attribuzione tra poterei dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale. L'azzeccagarbuglismo ne risulterebbe esaltato a dismisura. Si tratta dunque di ripristinare senza se e senza ma il principio di parità di trattamento dei cittadini dinanzi alla giurisdizione: fondamento irrinunciabile del principio di uguaglianza tout court, in assenza di che non vi è Costituzione e rischia di svanire la stessa «forma repubblicana», che l'art.139 dichiara immodificabile. Antonio Caputo
(Presidente Nazionale dei Difensori Civici)
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