RESPONSABILITÁ E INDIPENDENZA DEI
GIUDICI
È del tutto ovvio che anche i Giudici debbano essere responsabili,
civilmente (oltre) che penalmente, per i danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni. Ne va di mezzo il principio di
uguaglianza che sostanzia lo stato di diritto.
La legge Vassalli del 1988 ha fissato, a pena di inammissibilità, i
presupposti della domanda risarcitoria per atto commesso con dolo o
colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle funzioni, o diniego
di giustizia, escludendo che possa dar luogo a responsabilita
l'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di
valutazione del fatto e dalla prova.
Non può ammettersi diversa conseguenza, in considerazione del
carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria, che attua
la garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con
essa, del giudizio, come rilevato costantemente dalla Corte
Costituzionale.
Ne' può ritenersi che il giudice sia obbligato a decidere
conformemente all'interpretazione effettuata precedentemente dallo
stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia.
Se così fosse, sarebbe ad esempio forse, ancora in vigore il
cosiddetto delitto d'onore..
Secondo la legge Vassalli, che chiama in causa anche lo Stato (che’,
in caso di incapienza del giudice responsabile, il danneggiato non
otterrebbe soddisfazione), la colpa grave ricorre sempre nei
seguenti casi:
a) grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto
la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del
procedimento;
c) negazione determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la
cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del
procedimento;
d) emissione di provvedimento concernente la libertà della persona
fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Tutto è perfettibile, ma il principio di indipendenza deve essere
rispettato.
Ed è assodato che qualunque intervento non richiede alcuna "riforma
epocale" costituzionale, come declamato dall'ineffabile premier.
A meno che non si intenda, come a questo punto della storia appare
evidente, compromettere il principio di indipendemnza della
Magistratura, presidio dello stato di diritto, senza di che è
inutile parlare di Costituzione.
La Costituzione, in tal caso, come nello Statuto di Hamas
consisterebbe nella «volontà di Allah»: alias Furherprinzip
sovraordinato alla LEGGE.
È notizia di venerdi:
La Commissione Giustizia della Camera, con il voto di ineffabile
parlamentare "radicale" (nel senso di Hamas?), relatore il leghista
Pini, ha cancellato la responsabilità per dolo o colpa grave.
Introducendo il principio rivoluzionario (nel senso che anche la
reazione è una rivoluzione) della «violazione manifesta del
diritto».
Dunque apoditticamente : qualunque "violazione ", a prescindere da
una qualunque tipizzazione rispettosa, come la legge Vassalli della
Costituzione (qualunque costituzione necessariamente fondata sulla
separazione dei poteri).
Norma intimidatoria senz'altro, perché indurrà il giudice a
valutazioni compiacenti il potente di turno e conformistiche nel
senso dell'appiattimento, del chi me lo fa fare.
Con buona pace per il "piccolo giudice" di Porte aperte.
E se i giudici si mettessero anche tacitamente d'accordo, nel senso
che tutte le sentenze di primo grado venissero acriticamente
confermate nei superiori gradi di giudizio,. dove starebbe la
manifesta violazione del diritto? Giudicata a quel punto da chi?
Che tristezza!
avv. Antonio Caputo (Presidente Nazionale dei Difensori Civici)