Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

 

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

Presidenza nazionale e Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web :

prof.ssa Maria Mantello,


Roma

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Presidenza Onoraria e Sezione di Torino:

avv. Bruno Segre


Torino

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ICI: esenzione per la Chiesa una ingarbugliata questione


L’articolo 7, comma 1 del DLgs. 504/1992 elenca una serie di ipotesi in cui gli immobili sono esenti dall’imposta comunale per il periodo dell’anno in cui si verificano le prescritte condizioni.
Nel novero dei fabbricati esenti previsti dal citato comma rientrano, tra gli altri, quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione (lettera d del citato comma 1), quelli di proprietà della Santa Sede (lettera e) indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense e gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ma che sono destinati esclusivamente allo svolgimento, anche in forma commerciale, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lett. a) della L. 222/1985 (lettera i) dell’articolo 7 del DLgs. n. 504 del 1992). Si tratta delle attività di religione e di culto, per tali intendendosi “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”.Proprio in relazione al regime previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del DLgs. n. 504, la Commissione europea, con una lettera del 12 ottobre scorso, ha avviato un’indagine formale, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ritenendo che le informazioni finora raccolte sono “insufficienti” per dimostrare che l’agevolazione ICI concessa alla Chiesa, non soltanto quella cattolica, ed agli altri enti non commerciali, non rappresenta un “contributo statale illegale”.
L’Italia deve dimostrare che non è un “contributo statale illegale”.
In merito a quali iniziative di carattere normativo il Governo intenda assumere, al fine di risolvere la questione, è stata presentata un’interrogazione parlamentare, cui è stato risposto lo scorso 20 ottobre.
Nel documento, il Governo osserva che la presunta disparità di trattamento a favore degli immobili dei soli enti ecclesiastici si applica, in via generale, a tutti i fabbricati che rispettano contemporaneamente i requisiti soggettivi (l’immobile deve essere utilizzato da un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) e oggettivi (gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di cui alla sopracitata lettera i) dell’articolo 7 del decreto ICI), analizzati dalla circolare del Ministero dell’Economia e finanze n.2/DF del 26 gennaio 2009.
Peraltro -prosegue la risposta parlamentare n.5-03613- la Commissione non ha ben chiarito quali siano i nuovi o ulteriori elementi di riflessione che l’hanno indotta all’avvio del procedimento.
Soltanto dopo che la stessa avrà fornito all’Italia “tutti gli elementi conoscitivi utili a completare il quadro” sarà possibile fornire una risposta ed eventualmente attuare i provvedimenti necessari per porre fine all’annosa questione.

Arianna Zeni (Eutekne.info)


 

Direttore Responsabile: Maria Mantello 

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