SALVA
LISTE: un pasticcio
nostrano!
In
tanta confusione sulla
questione delle liste
riportiamo il
testo del "decreto
ad listam", pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale
del 5 marzo 2010 n. 29,
sotto il tittolo "Interpretazione
autentica di disposizioni
del procedimento elettorale
e relativa disciplina di
attuazione",
in vigore dal 6 marzo. Che
il Tar del Lazio ha bocciato
l'8 marzo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio
1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria
necessità e urgenza di
consentire il corretto
svolgimento delle
consultazioni elettorali
per il rinnovo degli
organi delle Regioni a
statuto ordinario fissate
per il 28 e 29 marzo 2010
tramite interpretazione
autentica degli articoli 9
e 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e
dell'articolo 21 del
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, assicurando il
favor electionis
secondo i principi di cui
agli articoli 1 e 48
della Costituzione;
Ritenuto che tale
interpretazione autentica
e' finalizzata a favorire
la più ampia corrispondenza
delle norme alla volontà
del cittadino elettore, per
rendere effettivo
l'esercizio del diritto
politico di elettorato
attivo e passivo,
nel rispetto
costituzionalmente dovuto
per il favore nei
confronti della
espressione della volontà
popolare;
Ravvisata l'esigenza di
assicurare l'esercizio
dei diritti di elettorato
attivo e passivo
costituzionalmente
tutelati a garanzia dei
fondamentali valori di
coesione sociale,
presupposto di un sereno e
pieno svolgimento delle
competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del
5 marzo 2010;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio
dei Ministri e del
Ministro dell'interno;
Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Interpretazione autentica
degli articoli 9 e 10
della legge 17 febbraio
1968, n. 108
1. Il primo comma
dell'articolo 9 della legge
17 febbraio 1968, n.108, si
interpreta nel senso che il
rispetto dei termini
orari di presentazione
delle liste si considera
assolto quando, entro gli
stessi, i delegati
incaricati della
presentazione delle liste,
muniti della prescritta
documentazione, abbiano
fatto ingresso nei locali
del Tribunale. La presenza
entro il termine di legge
nei locali del Tribunale
dei delegati puo' essere
provata con ogni mezzo
idoneo.
2. Il terzo comma
dell'articolo 9 della legge
17 febbraio 1968, n.108, si
interpreta nel senso che le
firme si considerano valide
anche se l'autenticazione
non risulti corredata da
tutti gli elementi
richiesti dall'articolo 21,
comma 2, ultima parte, del
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, purché tali
dati siano comunque
desumibili in modo
univoco da altri elementi
presenti nella
documentazione prodotta.
In particolare, la
regolarità della
autenticazione delle
firme non e' comunque
inficiata dalla presenza di
una irregolarità meramente
formale quale la mancanza
o la non leggibilità
del timbro della autorità
autenticante,
dell'indicazione del luogo
di autenticazione, nonché
dell'indicazione della
qualificazione
dell'autorità'
autenticante, purché
autorizzata.
3. Il quinto comma
dell'articolo 10 della legge
17 febbraio 1968, n. 108,
si interpreta nel senso che
le decisioni di
ammissione di liste di
candidati o di singoli
candidati da parte
dell'Ufficio
centrale regionale sono
definitive, non
revocabili o modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro
le decisioni di ammissione
può essere proposto
esclusivamente ricorso al
Giudice amministrativo
soltanto da chi vi abbia
interesse. Contro le
decisioni di eliminazione
di liste di candidati
oppure di singoli
candidati e' ammesso
ricorso all'Ufficio
centrale regionale, che
può essere presentato,
entro ventiquattro ore dalla
comunicazione, soltanto
dai delegati della
lista alla quale la
decisione si riferisce.
Avverso la decisione
dell'Ufficio centrale
regionale e' ammesso
immediatamente ricorso al
Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del
presente articolo si
applicano anche alle
operazioni e ad ogni
altra attività relative
alle elezioni regionali,
in corso alla data di
entrata in vigore del
presente
decreto. Per le medesime
elezioni regionali i
delegati che si siano
trovati nelle condizioni di
cui al comma 1 possono
effettuare la presentazione
delle liste dalle ore otto
alle ore venti del primo
giorno non festivo
successivo a quello di
entrata in vigore del
presente decreto.
Il decreto deve ora essere
convertito in legge dal
Parlamento, nei termini
previsti.