Stratagemmi
ad personam: “Legittimo impedimento”
Antonio Caputo
L’art. 420 ter del
codice di procedura penale prevede che
in caso di legittimo impedimento a
comparire all’udienza il Giudice “rinvia
ad una nuova udienza”.
In uno dei processi
che vedevano Previti imputato, il
Tribunale di Milano affermò ad esempio
che “un valido impedimento parlamentare
può sussistere solo se viene provata
l’effettiva partecipazione dell’imputato
a lavori parlamentari comportanti
votazioni, e non anche una generica
attività di programmazione dei lavori”.
La Cassazione
penale ha costantemente affermato che
l’impedimento, in ogni caso, deve essere
“assoluto”
(non ci deve essere alcuna possibilità
di comparire) ed “attuale”
(deve essere presente nel momento in cui
si chiede il rinvio del dibattimento),
incombendo sull’interessato l’onere di
fornire la prova dell’impedimento.
Il nuovo mostro
giuridico escogitato dal fertile
legislatore incombe.
La legge – ponte, a
tempo (18 mesi), in attesa di un Lodo
Alfano costituzionale o di una legge
sull’immunità parlamentare prevede che
sia sempre riconosciuto al Premier il
legittimo impedimento a presenziare al
processo penale, per garantirgli “il
sereno svolgimento delle funzioni”.
Frutto di misticismo
giuridico è l’ineffabile espressione
“sereno svolgimento delle funzioni”.
Lo stesso codifensore
con Ghedini di Berlusconi, On. Avv.
Piero Longo, si è dichiarato certo che
tutto finirà dinanzi alla Consulta.
Ex ore tuo te iudico.
Egli ha dichiarato al
Corriere della Sera: “dopo quello che ha
scritto la Consulta sul Lodo Alfano,
si può fare affidamento solo su una
norma di rango costituzionale: un nuovo
articolo 68 o un lodo
costituzionalizzato con qualche limite
perché
la Corte ha
sostenuto che un disegno di legge
costituzionale non può mica cambiare
tutte le norme.
I primi articoli della
Costituzione sono immodificabili ed ecco
che ricadremmo nell’articolo 3.
Il legittimo
impedimento o passa attraverso la
valutazione critica del Giudice oppure,
se è dato d’imperio, sic et simpliciter,
finisce certamente davanti alla Corte
Costituzionale.
Questa legge non è
molto diversa dal Lodo Alfano che è
stato bocciato dalla Corte.
D’altronde tipicizzare
l’attività del Premier è molto
difficile.
Il Tribunale di Milano
ci ha detto che inaugurare una galleria
della Salerno – Reggio Calabria non era
un atto tipico.
Per il PM De Pasquale
anche il Consiglio dei Ministri poteva
attendere …”.
Insomma, una vera
porcheria che ha fatto sbottare il mite
Valerio Onida, Presidente Emerito della
Consulta: “non si può dire per legge che
siccome io non riesco a fare una cosa
intanto ne faccio un’altra a termine, in
attesa di un’altra legge costituzionale
che mi risolva il problema”.
Nel contempo, il
processo breve, vero trionfo del metodo
di Erode, sta per devastare diritto e
giustizia, introducendo di soppiatto
anche l’amnistia contabile, per cui se
passano tre anni senza sentenza di primo
grado dal deposito dell’atto di
citazione, due anni se la causa è sotto
trecentomila euro, lo Stato non potrà
più chiedere i danni a politici e
funzionari corrotti e malversatori.
Tra i giudizi in
bilico, la nomina RAI di Meocci, le
consulenze dell’ex Ministro Castelli,
gli appalti sulla sanità in Lombardia.
1.739 su 4.349
procedimenti pendenti finiranno al
macero.
Antonio Caputo