E' quanto ha stabilito il Tar del Lazio dando ragione
alla Associazione Nazionale del Libero Pensiero
"Giordano Bruno" e alle altre numerose associazioni
laiche, coordinate nella Consulta Romana e in quella
Torinese per la laicità delle Istituzioni.
COMUNICATO STAMPA
Con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio
ha accolto due ricorsi proposti per l'annullamento delle
Ordinanze ministeriali emanate dall'allora Ministro P.I.
Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che
prevedevano la valutazione della frequenza
dell'insegnamento della religione cattolica ai fini
della determinazione del credito scolastico, e la
partecipazione “a pieno titolo” agli scrutini da parte
degli insegnanti di religione cattolica.
Il TAR ha affermato che “l’attribuzione di un credito
formativo ad una scelta di carattere religioso degli
studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di
discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura
identicamente la possibilità per tutti i cittadini di
conseguire un credito formativo nelle proprie
confessioni ovvero per chi dichiara di non professare
alcuna religione in Etica Morale Pubblica”.
Motiva ancora la sentenza che l’interpretazione data dal
Ministero dell’Istruzione “ha portato all’adozione di
una disciplina annuale delle modalità organizzative
degli scrutini d’esame, che appare aver generato una
violazione dei diritti di libertà religiosa e della
libera espressione del pensiero; nonché di libera
determinazione degli studenti relativamente
all’insegnamento della religione cattolica”.
I ricorsi sono stati promossi a partire dal 2007 da
alcuni studenti e studentesse con numerose associazioni
laiche e confessioni religiose non cattoliche (elenco
completo a fine comunicato) coordinate dalla Consulta
Romana per la Laicità delle Istituzioni e dall’
Associazione “per la Scuola della Repubblica” ed
assistite dagli Avvocati prof. Massimo Luciani, Fausto
Buccellato e Massimo Togna. Ad esse il TAR ha
riconosciuto la richiesta “di tutela di valori di
carattere morale, spirituale e/o confessionale che […]
sono tutelati direttamente dalla Costituzione e che
quindi come tali non possono restare estranei all'alveo
della tutela del giudice amministrativo"
La sentenza 7076/2009 del TAR del Lazio è importante
perché dà una concreta applicazione al principio supremo
della laicità dello Stato nei termini in cui era stato
affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza
n.203/1989.
Il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità
dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come
"garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà
religiosa, in regime di pluralismo confessionale e
culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che “sul
piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e
religioso, strettamente attinente alla fede individuale,
non può assolutamente essere oggetto di una valutazione
sul piano del profitto scolastico", la scelta di
avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun
modo condizionata. "In una società democratica" ha
affermato il TAR, "certamente può essere considerata una
violazione del principio del pluralismo il collegamento
dell'insegnamento della religione con consistenti
vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con
un'implicita promessa di vantaggi didattici,
professionali ed in definitiva materiali".
A tal proposito, ha precisato ancora la sentenza che “lo
Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale
dell’assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle
questioni religiose, di professione e di pratica di
qualsiasi culto “noto”, non può conferire ad una
determinata confessione una posizione “dominante” - e
quindi una indiscriminata tutela ed un’evidentissima
netta poziorità – violando il pluralismo ideologico e
religioso che caratterizza indefettibilmente ogni
ordinamento democratico moderno”, infatti "qualsiasi
religione- per sua natura - non è né un'attività
culturale, né artistica, né ludica, né un'attività
sportiva né un'attività lavorativa, ma attiene
all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed
a tale stregua va considerata a tutti gli effetti”.
La sentenza è illuminante su quali siano oggi i confini
posti dalla legge all’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche. Le associazioni e le
confessioni promotrici dei ricorsi continueranno ad
operare per garantire il rispetto di tali limiti ed
auspicano che il Ministero dell’Istruzione prenda atto
dell’illegittimità delle ordinanze e non le riproponga
negli anni a venire.
11 agosto 2009
SENTENZA in formato pdf
per ulteriori informazioni è possibile contattare
Antonia Sani tel. 3497865685
LE ASSOCIAZIONI e CONFESSIONI RELIGIOSE PROMOTRICI
DEI RICORSI
Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni
Alleanza evangelica italiana
Associazione “XXXI ottobre per una scuola laica e
pluralista (promossa dagli evangelici italiani)”
Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano
Bruno”
Associazione “per la Scuola della Repubblica
Associazione Scuola Università e Ricerca “As.SUR”
CRIDES- Centro Romano di Iniziativa per la Difesa dei
Diritti nella Scuola
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Democrazia Laica
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7°
Giorno
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
UAAR- Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
Tavola Valdese
Federazione delle Chiese Pentecostali
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
C.I.D.I. “Centro di Iniziativa Democratica degli
Insegnanti”
Comitato Bolognese Scuola e Costituzione
Comitato Insegnanti evangelici italiani (Ciei)
Comitato torinese per la Laicità della scuola
FNISM – Federazione Nazionale degli
InsegnantiAssociazione Democrazia Laica
Coordinamento Genitori Democratici
Movimento di Cooperazione Educativa
UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane