Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

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Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web

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LODO ALFANO

E' una legge ingiusta e pretestuosa.

Finge di tutelare le quattro maggiori cariche della Repubblica, ma mira in realtà a sollevare il Premier Berlusconi dal processo in corso per corruzione davanti al tribunale di Milano.

Contrasta col fondamentale principio di eguaglianza, sancito dalla Costituzione, sottraendo alcuni cittadini al giusto processo, cui tutti sono sottoposti.

Contrasta con punti dell’ordinamento giuridico italiano, quali l’obbligatorietà dell’azione penale e la ragionevole durata dei processi.

E' davvero un fatto vergognoso che il Ministro della Giustizia, che dovrebbe tutelare la legalità del Paese e nel Paese si presti a tutto questo.

Un solo articolo, otto commi. E' il testo del cosiddetto 'lodo Alfano',
il disegno di legge in materia di "sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
Nessuna modifica rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri è stata apportata dalle commissioni. Ma il governo si è reso disponibile ad accogliere in Aula due emendamenti dell'opposizione, uno dell'Idv, uno del Pd.
L'emendamento dell'Italia dei valori stabilisce un termine per la ripresa del processo penale che sia stato sospeso: entro 30 giorni dalla fine del mandato.
L'emendamento del Pd prevede che uno dei quattro vertici dello Stato non possa cambiare carica o funzione, nella stessa legislatura, senza che si riprenda il processo nei suoi confronti. il Presidente del Consiglio se eletto capo dello Stato non potrebbe godere di nuovo della sospensione, neanche se assumesse la nuova carica nella stessa legislatura.

IL TESTO
SOSPENSIONE
- Sono sospesi, per tutta la durata della carica, i processi penali nei confronti del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e dei presidenti di Camera e Senato. I procedimenti giudiziari che restano sospesi possono anche riferirsi a fatti commessi prima della assunzione dell'Alta carica e possono essere già in corso, in ogni fase o grado di giudizio.
Per il capo dello Stato e per il premier restano esclusi i reati commessi nell'esercizio della loro funzione. Continuano infatti ad applicarsi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, che prevedono che il presidente della Repubblica possa essere posto in stato di accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione e il premier possa essere imputato per 'reati funzionali', previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

NON REITERABILITA' - La sospensione del processo non è reiterabile. Ciò vuol dire che una stessa persona non può goderne se, cessata una carica, ne assume un'altra. Il testo del lodo prevede espressamente una sola eccezione, quella del capo del governo che venga nominato di nuovo nella stessa legislatura. Ma l'opposizione sostiene che la norma non è abbastanza chiara da escludere ogni altra possibilità.

RINUNCIABILITA' - Per tutelare il proprio diritto a difendersi in giudizio, chi ricopre l'Alta carica può comunque rinunciare "in ogni momento" alla sospensione.

NON DECORRE PRESCRIZIONE - Quando il processo si blocca, viene sospesa anche la prescrizione. Il giudice può in ogni caso assumere le prove non rinviabili.

TUTELA DELLE ALTRE PARTI - Accogliendo una delle indicazioni della Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva bocciato l'allora 'lodo Schifani', il nuovo ddl prevede che l'altra parte possa sempre trasferire il processo in sede civile, dove la sua causa gode di una priorità.

ENTRATA IN VIGORE - Il lodo entra in vigore e quindi i processi alle Alte cariche vengono sospesi, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non dovranno, dunque, decorrere i 15 giorni previsti di solito per le leggi ordinarie.

Direttore Responsabile: Maria Mantello Webmaster: Carlo Anibaldi 

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