Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
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LODO ALFANO
E' una legge ingiusta e pretestuosa. Finge di tutelare le quattro maggiori cariche della Repubblica, ma mira in realtà a sollevare il Premier Berlusconi dal processo in corso per corruzione davanti al tribunale di Milano. Contrasta col fondamentale principio di eguaglianza, sancito dalla Costituzione, sottraendo alcuni cittadini al giusto processo, cui tutti sono sottoposti. Contrasta con punti dell’ordinamento giuridico italiano, quali l’obbligatorietà dell’azione penale e la ragionevole durata dei processi. E' davvero un fatto vergognoso che il Ministro della Giustizia, che dovrebbe tutelare la legalità del Paese e nel Paese si presti a tutto questo. Un solo articolo, otto commi. E' il testo del
cosiddetto 'lodo Alfano', IL TESTO NON REITERABILITA' - La sospensione del processo non è reiterabile. Ciò vuol dire che una stessa persona non può goderne se, cessata una carica, ne assume un'altra. Il testo del lodo prevede espressamente una sola eccezione, quella del capo del governo che venga nominato di nuovo nella stessa legislatura. Ma l'opposizione sostiene che la norma non è abbastanza chiara da escludere ogni altra possibilità. RINUNCIABILITA' - Per tutelare il proprio diritto a difendersi in giudizio, chi ricopre l'Alta carica può comunque rinunciare "in ogni momento" alla sospensione. NON DECORRE PRESCRIZIONE - Quando il processo si blocca, viene sospesa anche la prescrizione. Il giudice può in ogni caso assumere le prove non rinviabili. TUTELA DELLE ALTRE PARTI - Accogliendo una delle indicazioni della Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva bocciato l'allora 'lodo Schifani', il nuovo ddl prevede che l'altra parte possa sempre trasferire il processo in sede civile, dove la sua causa gode di una priorità. ENTRATA IN VIGORE - Il lodo entra in vigore e quindi i processi alle Alte cariche vengono sospesi, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non dovranno, dunque, decorrere i 15 giorni previsti di solito per le leggi ordinarie. | |||||||||||