Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

Presidenza nazionale:

prof.ssa Maria Mantello,


Roma

telefax: 067001785,


e.mail

Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web

prof. Maria Mantello


Roma


e.mail

Presidenza Onoraria e Sezione di Torino:

avv. Bruno Segre


Torino


e.mail , e.mail2

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

 

SEZIONE TERZA QUATER 

 

Registro Ordinanze:

Registro Generale: 4297/2007  

 

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente 
CARLO TAGLIENTI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 23 Maggio 2007

 

Visto il ricorso 4297/2007  proposto da:

CONSULTA ROMANA PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI ED ALTRI

ALLEANZA EVANGELICA ITALIANA

ASS XXXI OTTOBRE PER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO GIORDANO BRUNO

ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA

ASSOCIAZIONE SCUOLA UNIVERSITA' RICERCA ASSUR

BAGNI FILIPPO

CRIDES CENTRO ROMANO INIZIATIVA DIFESA DIRITTI NELLA SCUOLA

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

DEMOCRAZIA LAICA

UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 7^ GIORNO

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA

UAAR UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI

TAVOLA VALDESE

SEGRE RUBEN

FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI

CONSULTA TORINESE PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI

CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA

CIDI CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI

COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE

COMITATO INSEGNANTI EVANGELICI ITALIANI (CIEI)

COMITATO TORINESE PER LA LAICITA' DELLA SCUOLA

 

rappresentato e difeso da:

BUCCELLATO AVV. FAUSTO

LUCIANI AVV. MASSIMO

con domicilio eletto in ROMA

VIALE ANGELICO, 45

presso

BUCCELLATO AVV. FAUSTO

 

contro

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

domiciliataria ex lege in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 

e nei confronti di

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  

 

e nei confronti di

RAGAZZI LORENZO  

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

UCEI  

rappresentato e difeso da:

BUCCELLATO AVV. FAUSTO

LUCIANI AVV. MASSIMO

con domicilio eletto in ROMA

VIALE ANGELICO, 45

presso

BUCCELLATO AVV. FAUSTO  

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- dell’O.M. n. 26/07 prot. 2578 – istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali;

- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UCEI

Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2007 gli avvocati come da verbale;

         Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.

         Considerato che l’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. impugnata, viola il precetto di cui all’art. 309, IV° del D.Lgs. n. 297/1994 in quanto:

- la predetta norma configura l’insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata “speciale nota”;

- sul piano didattico, l’insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico” di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento religioso e nè usufruiscono di attività sostitutive;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater,

accoglie la suindicata domanda cautelare.

         La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007

Il Presidente: Mario Di Giuseppe       

L’Estensore: Umberto Realfonzo

Direttore Responsabile: Maria Mantello Webmaster: Carlo Anibaldi 

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