Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER
Registro Ordinanze: Registro Generale: 4297/2007
nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE
Presidente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 23 Maggio 2007
Visto il ricorso 4297/2007 proposto da:
CONSULTA ROMANA PER ALLEANZA EVANGELICA ITALIANA ASS XXXI OTTOBRE PER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO GIORDANO BRUNO
ASSOCIAZIONE PER ASSOCIAZIONE SCUOLA UNIVERSITA' RICERCA ASSUR BAGNI FILIPPO CRIDES CENTRO ROMANO INIZIATIVA DIFESA DIRITTI NELLA SCUOLA FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA DEMOCRAZIA LAICA UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 7^ GIORNO UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA UAAR UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI TAVOLA VALDESE SEGRE RUBEN FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI
CONSULTA TORINESE PER CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA CIDI CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE COMITATO INSEGNANTI EVANGELICI ITALIANI (CIEI)
COMITATO TORINESE
PER
rappresentato e difeso da: BUCCELLATO AVV. FAUSTO LUCIANI AVV. MASSIMO con domicilio eletto in ROMA VIALE ANGELICO, 45 presso BUCCELLATO AVV. FAUSTO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, - dell’O.M. n. 26/07 prot. 2578 – istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali; - di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UCEI Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2007 gli avvocati come da verbale; Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare. Considerato che l’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. impugnata, viola il precetto di cui all’art. 309, IV° del D.Lgs. n. 297/1994 in quanto: - la predetta norma configura l’insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata “speciale nota”; - sul piano didattico, l’insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico” di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento religioso e nè usufruiscono di attività sostitutive; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è
depositata presso Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007 Il Presidente: Mario Di Giuseppe L’Estensore: Umberto Realfonzo |