Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

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ARTICOLI

Libero Pensiero 12/2006

 

LE LEGGI SUGLI ORATORI

 

La “legge sugli oratori” (L. 203/2003 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”) venne presentata alla Camera dei Deputati nel 2001 da Luca Volonté, Rocco Buttiglione ed altri parlamentari dell’UDC. La legge ricevette un consenso da parte di tutte le forze politiche parlamentari, ad esclusione di S.D.I., Comunisti italiani, Rifondazione Comunista e Verdi.

La proposta di legge iniziale prevedeva agevolazioni normative, finanziarie e fiscali per i soli oratori cattolici. In sede di Commissione fu la stessa CEI (Conferenza Episcopale Italiana) a chiedere di estendere tali benefici anche alle altre confessioni religiose aventi con lo Stato un’Intesa.

La legge fu costruita sul modello di alcune leggi regionali di Giunte di centro-destra (Lazio, Lombardia, Abruzzo, Piemonte e Calabria). Sancisce il riconoscimento e l’incentivazione da parte dello Stato della funzione educativa e sociale svolta nelle comunità locali grazie alle attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici delle Chiese (non solo quella cattolica) con le quali lo Stato ha stipulato Intese.

Le disposizioni attraverso le quali si concretizza il riconoscimento previsto dalla legge riguardano in sostanza gli immobili e le attrezzature fisse, attraverso le quali si realizza l’attività di oratorio. Si considerano esenti dalla tassa comunale gli immobili, al pari dell’edificio di culto e si prevede che lo Stato e tutti gli enti locali possano concedere agli oratori attrezzature e immobili in uso gratuito. Ulteriori e più specifiche agevolazioni o finanziamenti da prevedere ai fini del riconoscimento delle attività dell’oratorio sono rimandati dal legislatore alle Regioni, che ne sono titolari secondo la recente riforma della Costituzione.

Vera novità della legge consiste, in sostanza, nell’utilità sociale riconosciute alle attività di oratorio senza doverle “travestire” o trasformare in altre specifiche funzioni sociali. La proposta di legge specificava trattarsi di un provvedimento che si inseriva nel contesto attuativo della Legge 329 dell’8/11/2000 relativo al riordino della materia dei servizi sociali. Tale legge prevede (all’art. 1, comma 4), che “lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali riconoscano e agevolino degli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Dunque gli oratori erano già previsti, al pari di altri enti, nella nuova legge sui servizi sociali.

Ma, come dichiara don Mauro Rivella della CEI, “… è così evidenziato l’innegabile contributo arrecato dalla rete capillare degli oratori alla prevenzione del disagio minorile e alla promozione dei valori della solidarietà sociale, senza misconoscerne la peculiarità che deriva dalla loro genetica connotazione confessionale”. In base a tali considerazioni, una legge specifica per gli oratori era da ritenersi superflua o, peggio, discriminatoria nei confronti degli enti non religiosi.

La legge n. 206/03 affida alle Regioni il compito di dare maggiore concretezza alle indicazioni nazionali: hanno già preso il via la LOMBARDIA, LAZIO, CALABRIA, ABRUZZO, PIEMONTE, MOLISE, FRIULI VENEZIA GIULIA, PUGLIA, LIGURIA, UMBRIA e CAMPANIA.

La Legge Regionale Piemontese n. 26 del 11/11/2002

Il 31 ottobre 2002, il Consiglio Regionale del Piemonte approvò una legge regionale sul “Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio”. La proposta di legge iniziale, presentata dai consiglieri del CDU Deorsola e Costa e sottoscritta, fra gli altri, anche dai consiglieri Angeleri, Botta, Cattaneo e Brigandì, prevedeva il finanziamento dei soli oratori parrocchiali cattolici e gli emendamenti presentati dai vari gruppi della sinistra in Commissione avevano fatto sì che i benefici della legge venissero estesi anche a strutture analoghe degli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, richiesta avanzata dalla stessa CEI.

La proposta di legge venne approvata dalla maggioranza di centrodestra del Presidente Ghigo, a cui si aggiunsero i voti della Margherita e dei DS, mentre si espressero con voto contrario SDI, Radicali, Comunisti Italiani, Verdi e Rifondazione Comunista. La legge riconosce la funzione educativa della parrocchia, ne favorisce la partecipazione agli organismi regionali e ne promuove l’azione per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l’emarginazione sociale, il disagio anche a causa di handicap e la devianza in ambito minorile.

“Investiremo un milione di Euro ogni anno”, aveva assicurato la Giunta regionale di centrodestra piemontese al momento dell’approvazione della legge a favore delle attività degli Oratori e la “promessa” è stata mantenuta. I numeri parlano, inoltre, di un interesse crescente da parte degli Enti beneficiari e soprattutto degli oratori cattolici, che catalizzano la stragrande maggioranza dei contributi. I progetti presentati al bando 2004 hanno superato quelli dell’anno precedente: da 259 si è passati a 323 iniziative candidate a contributo; nel 2005 il numero delle domande è ulteriormente cresciuto. Il meccanismo di finanziamento è semplice: l’Amministrazione regionale eroga i contributi ai diversi enti accreditati e poi sono questi ultimi, al proprio interno, a suddividere la somma tra le strutture che hanno predisposto un progetto. Tra i principali interventi la formazione degli educatori o l’estate ragazzi, ma ci sono anche iniziative di integrazione multietnica, di musica, teatro, sport, lotta all’emarginazione.

Agli oratori sono riconducibili nelle sue diverse forme la legislazione in materia di promozione sociale (Legge 383/2000, L.R. Piemonte 7/2006), sportiva (LR 93/95), culturale (LR 58/07), giovanile (L.R. 16/96). Spesso le Amministrazioni locali intervengono in un rapporto privilegiato con contributi, finanziamenti, ecc.

Le leggi sugli oratori rappresentano un atto molto grave dal punto di vista dei principi, attraverso il quale il Parlamento mostrò di calpestare l’idea di uno Stato laico, delle istituzioni e dei diritti di tutti i cittadini, riconoscendo e garantendo maggiori diritti a cittadini ed enti che hanno optato per determinate scelte etiche, politiche o religiose rispetto ad altre. Nemmeno la Democrazia Cristiana in 40 anni aveva mai pensato a provvedimenti di questo tipo. La maggioranza, su richiesta della Chiesa cattolica, non soltanto ha proposto una scuola confessionale, ma ha inteso “confessionalizzare” anche il tempo libero dei ragazzi. Tutto ciò avrebbe dovuto spingere la Sinistra a reagire in difesa della concezione laica dello Stato, garanzia di democrazia e di pluralismo, che consente ad una Repubblica di essere il luogo di equa convivenza delle diversità che formano uno Stato moderno: così purtroppo non fu. DS, Margherita ed UDEUR votarono a favore, assieme al Centrodestra.

Ezio Dema

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