Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

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Libero Pensiero 06/2009

 

TESTAMENTO BIOLOGICO - Intervista al notaio Giuseppe di Transo

“Il principio di autodeterminazione è sacro: nessuno può essere costretto a ricevere un trattamento medico neppure se è l’unico modo per consentirgli di restare in vita”

 

DIl disegno di legge sul Testamento biologico, già approvato al Senato (arenatosi nel suo iter parlamentare a causa delle proteste sollevatesi nel paese) prevede molte limitazioni alla libertà di scelta dei cittadini.

R:  Da tempo si sperava che si potesse giungere all’approvazione di una legge che facesse chiarezza sul rapporto tra medico e paziente, e che desse attuazione ai principi costituzionali di autodeterminazione, in coerenza con quanto è accaduto in molti altri paesi. Il disegno di legge in corso di approvazione è ispirato a una filosofia completamente diversa: si mira soprattutto a contenere il potere di scelta delle persone, prevedendo una disciplina rigida per la formulazione delle disposizioni anticipate di trattamento e una loro durata limitata nel tempo, attribuendo al medico il potere discrezionale di valutarle, e addirittura vietandole relativamente all’“alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente”, che vengono definite non trattamenti medici, ma “forme di sostegno vitale”, in contrasto con l’opinione della comunità scientifica internazionale e col senso comune.

D: Insomma, si sta cercando di ribaltare il senso per cui il “testamento biologico” era stato rivendicato?

R:  Il  testamento biologico (o testamento di vita - living will -, o disposizioni anticipate di trattamento - DAT) è nato in America, a seguito di un dibattito iniziato intorno agli anni ’60 del secolo scorso per dare attuazione al principio di autodeterminazione, ma anche per trovare una risposta alle questioni morali assolutamente nuove che la scienza medica oggi pone, consentendo spesso di prolungare artificialmente la vita anche a rischio di mortificarne la dignità. È ormai regolato in molti paesi. Col testamento biologico si manifesta anticipatamente il consenso o il rifiuto rispetto a determinati trattamenti medici che si rendessero necessari all’insorgere di malattie o invalidità tali da non consentire di esprimere la propria volontà; si può anche designare un fiduciario, cioè una persona delegata ad esprimere, all’occorrenza, il consenso o il rifiuto al posto del disponente.

DA quali riferimenti giuridici è possibile appellarsi per contrastare una legge che stravolge il diritto del rispetto della volontà dell’individuo?

R:  Il principio di autodeterminazione è espressamente sancito dalla Costituzione all’art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo […]. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Il quadro normativo è integrato dalla legge ordinaria 23 dicembre 1978 n. 833, art. 33: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.”; da trattati internazionali, come la  Convenzione di Oviedo, art.9:  “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.”; dal Codice di Deontologia Medica, art. 37: “Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. […] Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.” È un quadro certo approssimativo, ma la dottrina più sensibile vi coglie da tempo l’enunciazione di un principio per il quale non si può non rispettare la volontà di chi, quando era in grado di farlo, ha espresso la volontà di rifiutare terapie che consentono la continuazione della vita in stato vegetativo. Se ho diritto di rifiutare un trattamento medico, non posso non avere il diritto di esprimere la mia volontà anche in relazione a trattamenti futuri. Ora questa tesi è stata fatta propria dalla Cassazione con una decisione (sentenza n.21748/2007) che rappresenta una pietra miliare e di cui comunque non sarà facile non tenere conto.

Il principio di autodeterminazione è sacro; nessuno può essere costretto a ricevere un trattamento medico neppure se è l’unico modo per consentirgli di restare in vita, ed infatti la giurisprudenza già si era espressa in tal senso nel caso del rifiuto di trasfusioni di sangue o di amputazioni. 

D:   Cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo futuro?

R:   C’è un brutto clima, e la società sembra sempre più incapace di reagire alla continua compressione degli spazi di libertà e di democrazia. In questo contesto sperare nell’approvazione di una buona legge è quantomeno azzardato, ed allora è meglio nessuna legge che una legge cattiva. Dobbiamo comunque confidare nella saldezza dei principi costituzionali e di quelli sui diritti umani che si vanno elaborando a livello europeo e internazionale. In quest’ottica gli spiriti liberi devono continuare a battersi per la difesa del principio di autodeterminazione e di responsabilità, e per il rispetto della dignità della vita e delle umane sofferenze.

 

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